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Abolizione del valore legale del titolo di studio: sì o no?

Abolizione del valore legale del titolo di studio: sì o no?

Lo scorso 12 novembre il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dichiarato la volontà di avviare una riforma della scuola e dell’Università che preveda, tra i punti salienti, l’abolizione del valore legale del titolo di studio.

Nel suo intervento alla scuola politica della Lega, Salvini ha richiamato una proposta che, per la verità, risulta presente nell’agenda politica del Carroccio fin dal 2013, quando ancora la questione federalista era il fulcro del programma leghista. Anche l’alleato di governo, il Movimento 5 Stelle, pare convergere sulla proposta di Salvini: l’abolizione del valore legale del titolo di studio è infatti nel programma del Movimento addirittura dal lontano 2009.

Questa proposta non ha cessato di essere un tema ricorrente nel dibattito pubblico degli ultimi anni, almeno per quanto riguarda il M5S. Risale infatti alla scorsa legislatura la proposta avanzata in tal senso da parte dell’allora deputato Carlo Sibilia, oggi Sottosegretario del Ministero dell’Interno. Il tema è ritornato alla luce anche nei primi mesi successivi al giuramento del Governo Conte, con una proposta di legge, presentata dalla deputata Maria Pallini (M5S) datata 31 luglio 2018, che prevede il “divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei concorsi pubblici”. L’abolizione del valore legale del titolo di studio però non risulta tra le riforme nell’agenda dell’attuale esecutivo, in quanto non ne viene fatta menzione nel capitolo dedicato ad Università e Ricerca, contenuto nel “Contratto di governo” siglato dai due partiti di maggioranza.

Ma cos’è, esattamente, il valore legale del titolo di studio? Si tratta di un principio, sancito dal Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore (contenuto nell’art.167 del R.d. 1592/1933), tale per cui il titolo di studio è ufficialmente riconosciuto da tutte le amministrazioni pubbliche, a prescindere dalla sede in cui è stato conseguito.

Da un certo punto di vista, si può dire che a mettere in discussione questo principio è il trend costantemente in crescita del numero di laureati nel nostro paese dal primo dopoguerra ad oggi. Se nel 1926 solamente 7.856 studenti arrivavano al conseguimento della laurea, nell’ultimo anno di rilevazione della serie storica (2014), in Italia si sono contati 304.608 laureati, di cui il 59,2% di sesso femminile. Questa costante crescita, la cui unica battuta di arresto risale al 1942 (nel pieno del secondo conflitto mondiale) ha pertanto generato una sempre maggiore concorrenza nell’accesso a posizioni soggette a concorsi pubblici, tanto da restituire centralità alla proposta nel dibattito pubblico.

L’aumento pressoché costante del numero dei laureati in Italia non deve però far perdere di vista il confronto con gli altri Paesi e con la media dell’Unione Europea. Secondo Eurostat, infatti, nel 2017 il nostro Paese resta una delle nazioni fanalino di coda per numero di giovani tra i 25 e i 34 anni in possesso di un diploma di laurea (26,9%), piazzandosi davanti alla sola Romania (25,6%) e molto al di sotto della media europea (39,0%).

Con quali argomenti vengono supportate le due differenti tesi sul valore legale del titolo di studio? Chi ne sostiene l’abolizione, ritiene che in tal modo possa generarsi una maggiore concorrenza tra gli atenei, e conseguentemente un differente valore del titolo di studio in base all’ateneo in cui si è conseguito. Lo stesso fenomeno si verificherebbe anche in sede di concorsi pubblici, in cui il valore della laurea subirebbe una ponderazione legata alla qualità dell’università frequentata.

Chi esprime contrarietà all’abolizione del valore legale del titolo di studio ritiene invece che la conseguenza sarà un’ulteriore accentuazione del gap tra università del Nord e del Centro-Sud, oltre che tra studenti provenienti da ceti abbienti e quelli che vengono da contesti meno agiati. Solamente i primi avrebbero le possibilità economiche di iscriversi ed accedere agli atenei pubblici di migliore qualità, oltre che gli strumenti economici necessari a poter permettersi di optare per atenei privati di prestigio.

Indicativi sono i dati relativi al saldo migratorio universitario netto, pubblicati nel rapporto Svimez e riferiti all’Anno Accademico 2016/2017. Su un totale complessivo di 685.065 studenti provenienti dal Mezzogiorno iscritti all’Università, 175.093 risultano immatricolati negli atenei del Centro-Nord, pari ad un 25,6% in termini percentuali. Viceversa, solo l’1,9% degli studenti provenienti dal Centro Nord, risultano iscritti alle Università del Sud.

Una fotografia del gap esistente tra gli atenei statali viene fornita dalla classifica delle Università italiane pubblicata nell’edizione 2018/19 del Rapporto Censis. Tra gli atenei di grandi dimensioni, nelle prime dieci posizioni in classifica si trovano solamente tre Università del Mezzogiorno: Bari, Catania e Napoli Federico II, queste ultime due fanalini di coda con un punteggio complessivo rispettivamente di 76,0 e 72,4.

Un ulteriore aspetto riguarda la carenza di Politecnici del Mezzogiorno nei primi posti della classifica, in cui figura solamente Bari (83,0) preceduta da Milano (91,2), Venezia LUAV (89,0) e Torino (84,8).

 

Dal punto di vista del rapporto tra dimensioni e qualità dell’ateneo, è possibile riscontrare un’altra testimonianza del gap tra Nord e Sud. Gli atenei del Sud riescono a raggiungere i primi posti in classifica solamente tra le Università di piccole dimensioni, le cui immatricolazioni non superano i 10 mila iscritti. Ai primi posti si piazzano infatti Foggia (87,6), Teramo (83,6), Reggio Calabria (83,2), Basilicata (82,0), Molise (77,0) e Sannio (74,4).

 

Differenze profonde tra Nord e Sud nella qualità degli atenei paiono quindi evidenti anche con il valore legale del titolo di studio stabilito per legge. Lo evidenzia anche il rapporto AlmaLaurea del 2016, con un calo di immatricolazioni tra 2003 e 2015 molto più marcato nelle Università del Mezzogiorno (-30%) rispetto a quello registrato del Nord Italia (-3%). AlmaLaurea mette inoltre in luce una spaccatura anche per quanto concerne il tasso di occupati ad un anno dal conseguimento della laurea: 74% tra coloro che hanno frequentato atenei del Nord, contro il 53% dei laureati alle Università del Sud.

Se l’abolizione del valore legale del titolo di studio potrà accentuare ulteriormente questo gap o spingere al miglioramento della qualità e delle strutture degli atenei al Meridione, resta quindi un interrogativo aperto. D’altra parte, dai dati appare altresì evidente che una decisione di questo genere potrebbe comportare conseguenze tali per cui, nel breve periodo, l’esodo degli studenti del Sud possa aumentare, lasciando negli atenei del Meridione solo coloro che non possono affrontare i costi che comporterebbe un trasferimento per motivi di studio.

Nicolò Guicciardi

Classe 1992. Nel 2018 ho conseguito la Laurea Magistrale in Mass Media e Politica presso l'Università di Bologna - Sede di Forlì.
Nel tempo libero pratico tennis, e mi appassionano i temi di attualità politica del nostro Paese.

3 commenti

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  • Interessante vedere come in alcuni casi il titolo di studio nei concorsi sia un limite.
    Laurea o accademia di belle arti per un addetto alla scansione di documenti antichi. Tutti i candidati avevano il titolo ma nessuno aveva mai fatto una cosa simile. Curiosamente sul mercato erano presenti molte persone con questa capacità pratica, maturata in anni di lavoro e che spesso lavoravano per le aziende esterne a cui il lavoro veniva appaltato prima del concorso, ma nessuna di queste persone aveva il titolo adeguato. Chiunque di loro avrebbe fatto meglio il lavoro di chi si era candidato e probabilmente ce n’erano anche di disoccupati tra i disponibili. Ecco che quindi il titolo di studio rappresenta solo “‘o piezz ‘e carta” utile giusto per dare una scremata.
    Un posto di lavoro va addegnato sulla base delle competenze e il titolo di studio deve fornire queste competenze, non essere solo un simbolo.

  • Caro Guicciardi,

    Grazie per la bella rassegna, utile soprattutto perché su questa faccenda c’è molta confusione anche in ambienti universitari (io stesso sono un docente dell’Università di Bari). Devo però osservare che – diversamente da quanto qui su affermato – il “principio” in questione non mi sembra che sia “contenuto nell’art.167 del R.d. 1592/1933.” Ho rintracciato il R.d. e il suo articolo 167 del Capo II (Titoli accademici ed esami di stato) recita testualmente:
    “Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re, le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facoltà indicate nell’articolo 20 sono determinati dal regolamento generale universitario. Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all’ordinamento didattico delle Facoltà, Scuole e Corsi di cui sono costituite. Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali porterà una menzione indicane il Corso complementare di integrazione che lo studente abbia seguito superando i relativi esami.”
    Non mi sembra quindi che ci sia un riferimento al fatto che titolo “è ufficialmente riconosciuto da tutte le amministrazioni pubbliche, a prescindere dalla sede in cui è stato conseguito,” anche se questo è effettivamente il significato che usualmente viene dato alla locuzione “valore legale del titolo di studio.” Questo significato, peraltro, non mi sembra che sia rintracciabile in altri articoli del suddetto R.d del 1933, per cui non mi resta che confermare il mio precedente convincimento che il “valore legale del titolo di studio” non sia in realtà definito da nessuna parte nel nostro vigente ordinamento giuridico, e che non rappresenti altro che una prassi universalmente accettata che, in quanto tale, mi sembra anche difficile … da abolire

    Grazie per l’attenzione e saluti
    Nicola Cufaro Petroni

    • Ha pienamente centrato la questione. Essendo una ” consuetudine ” è una prassi legalmente accettata , quindi fino a quando non apparirà un chiaro riferimento normativo……sarà legge, ricordo le consuetudini sono tali e previste dal nostro ordinamento giuridico. Peccato che i nostri politici ( alcuni anche astrattamente laureati in giurisprudenza e qualcuno pure docente universitario ) siano parecchio a digiuno di preparazione in Diritto ( chissà che voti avevano in merito a scuola ….. ) vorrei far riflettere su quanto da Lei testualmente riportato “…Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re, le lauree e i diplomi……” in nome del Re!! Che purtroppo chi si interessi a queste cose , non sappia nemmeno di cosa stiano parlando , è ormai palese , specialmente dal ” guazzabuglio” politico-amministrativo dal 2018 a oggi, ma almeno chi vuole fare un report di queste cose cose , faccia vera informazione, come ha ben fatto Lei con questo post.